Gli oli ottenuti da frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso da lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Gli oli di oliva vergine sono soggetti alle seguenti denominazioni:
Olio extra vergine di oliva
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Olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria
Olio di oliva vergine
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la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria
Olio di oliva lampante
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olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria