Parte quarta
Completiamo la disamina della Delibera di Giunta Regionale n 501/2023 di approvazione del disciplinare per l’esercizio dell’attività oleoturistica nella Regione Campania.
I paragrafi 17 e 18 della Delibera si occupano il primo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’avvio dell’attività ed il secondo dei controlli e delle sanzioni.
Per svolgere l’attività oleoturistica è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del Comune di competenza. Nel caso in cui l’attività oleoturistica venga svolta in più sedi, la SCIA deve essere presentata presso il Comune in cui si trova la sede principale dell’impresa. Una copia di essa va esposta all’interno dei locali dell’azienda.
La SCIA deve essere corredata degli allegati previsti dal medesimo paragrafo 17: “a. descrizione dell’azienda agricola, della cantina o del frantoio, illustrandone le principali caratteristiche e le attività svolte; b. presentazione dettagliata della struttura e degli spazi, inclusi quelli esterni, destinati all’ oleoturismo evidenziando quelli non utilizzati per l’attività oleoturistica; c. planimetrie dei locali per la manipolazione, trasformazione, somministrazione, immagazzinamento di prodotti alimentari, con l’indicazione dell’attrezzatura presente e prevista; d. indicazione degli spazi esterni utilizzati per l’esercizio dell’attività oleoturistica; e. in caso di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli diverse dalle imprese agricole, presentazione della Convenzione sottoscritta con le aziende agricole dalle quali provengono le olive da cui sono prodotti gli oli utilizzati nelle attività di oleoturismo.” Le variazioni delle informazioni devono essere segnalate al Comune entro 15 giorni.
I requisiti previsti dal D.M. 26 gennaio 2022, dal disciplinare in esame e in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, in materia di sicurezza e prevenzione incendi devono essere posseduti al momento della presentazione della SCIA.
Nel caso in cui, per circostanze impreviste, il titolare non possa continuare l’attività, è previsto il subentro di altro soggetto, previa presentazione di una nuova SCIA. Il subentrante, se non in possesso del requisito formativo, ha l’obbligo di completare il primo corso di formazione per operatore oleoturistico attivato a livello regionale entro 12 mesi, pena la sospensione dell’attività.
Il paragrafo 18 prevede a carico del Comune competente i controlli relativi alle SCIA e l’attività di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali. Il Comune può adottare provvedimenti di divieto di continuazione dell’attività e rimozione degli effetti dannosi quando sono accertate carenze dei requisiti previsti e, in caso di assenza dei medesimi requisiti, può adottare un provvedimento di sospensione dell’attività. Se le violazioni acquistano carattere di ripetitività, potrà essere emesso un divieto di prosecuzione dell’attività.
Una novità importante è prevista al paragrafo 15 della Delibera, con l’istituzione dell’elenco degli operatori oleoturistici presso l’Assessorato dell’Agricoltura e l’Assessorato del Turismo della Regione Campania. L’iscrizione in detto elenco avviene su domanda dell’interessato ed a seguito della presentazione della SCIA
Con il successivo paragrafo 16 “La Regione promuove e sostiene la collaborazione tra gli operatori registrati negli elenchi regionali delle attività ….oleoturistiche al fine di sviluppare percorsi …..oleoturistici ed enogastronomici nel territorio regionale”
D’Am
Scrivi un commento