Un traguardo raggiunto per l’oleoturismo in Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania con Legge regionale 15 maggio 2024, n. 9, pubblicata nella medesima data nel Bollettino Ufficiale della Regione avente ad oggetto la “Disciplina dell’oleoturismo in Regione Campania”, ha recepito il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 gennaio 2022 ed allo stesso tempo ha reso possibile l’attuazione della normativa di dettaglio prevista dalla Delibera di Giunta 501/2023 che ha approvato il disciplinare per l’esercizio dell’attività  oleoturistica.

In particolare la legge n. 9/2024 agli artt. 1, 5 e 6 ha recepito sostanzialmente quanto disposto dal Decreto MIPAAF 26 gennaio 2022 riguardo rispettivamente all’ambito di applicazione e ai requisiti e agli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività oleoturistica .Gli artt. 2 e 3 si occupano dei requisiti soggettivi per esercitare l’attività di oleoturismo. L’art.2 definisce quali siano i soggetti abilitati e le modalità di presentazione della SCIA; l’art 3 sancisce la necessità della formazione adeguata ed indica i titoli culturali e professionali necessari. A tal proposito l’art 4 della legge prevede l’organizzazione di corsi di formazione da parte della stessa Regione o in collaborazione con altri enti a vario titolo accreditati al fine di promuovere l’attività di oleoturismo attraverso attività di studio e ricerca. La formazione riveste pertanto un ruolo importante sia sotto il profilo della conoscenza del settore olivicolo dal punto di vista tecnico e normativo, sia sotto il profilo più generale della conoscenza del territorio nel quale in concreto si svolge l’attività di oleoturismo. L’art 7 istituisce, presso l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e l’Assessorato regionale al Turismo, l’Elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche. Particolare interesse riveste l’art 8 , con l’istituzione, presso il Consiglio regionale della Campania, dell’ l’Osservatorio regionale per l’Oleoturismo , il quale ha “funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle politiche della Regione Campania per la promozione, tutela e valorizzazione degli aspetti sociali, economici e storico-culturali legati alla coltura dell’olio in generale e dell’oleoturismo in particolare, nonché funzioni di formazione, informazione e comunicazione che attengono alle tematiche della presente legge ”. All’art 9 viene attribuita ai Comuni la vigilanza sull’osservanza della legge ed all’art 10 sono stabilite in dettaglio le sanzioni derivanti dalle violazioni della medesima, con la connessa potestà, attribuita ai Comuni dall’art 11, di disporre la sospensione o nei casi di reiterazione delle violazioni la cessazione dell’attività.

D’Am